Art. 8.
(Ripianamento delle perdite).

      1. È fatto divieto di ripianamento delle perdite gestionali da parte degli enti locali nelle società miste da loro partecipate titolari del servizio ottenuto attraverso gara. Qualora la società sia nella condizione prevista dal codice civile di aver perso oltre un terzo del capitale sociale, deve essere indetto il ricorso alla gara per l'aumento della partecipazione del socio privato fino alla partecipazione di controllo della società stessa oppure per la riassegnazione del servizio in oggetto.

 

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